Le Zone a Traffico Limitato (ZTL) sono regolate da normative volte a preservare specifiche aree urbane, controllando l’accesso dei veicoli per garantire sicurezza stradale, salute pubblica e qualità dell’ambiente.
Chi può accedere alla ZTL?
L’accesso è consentito a diversi soggetti, inclusi i residenti della zona, i mezzi di emergenza, i trasporti pubblici e i soggetti che per necessità lavorative necessitano di transitare all’interno della ZTL previa autorizzazione.
Quali sono le sanzioni per un accesso non autorizzato in ZTL?
Le sanzioni per violazione delle ZTL vanno da un minimo di 83,00 euro a un massimo di 332,00 euro, senza perdita di punti patente. È previsto uno sconto del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni.
Cosa fare in caso di una Multa ZTL
Secondo l’art. 201 del Codice della Strada, l’organo accertatore ha 90 giorni per notificare il verbale contenente i dettagli dell’infrazione. Dopo la notifica, è possibile:
- Presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni.
- Proporre ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni.
È importante notare che se la sanzione è stata pagata, non è possibile presentare ricorso, indipendentemente dalla validità delle argomentazioni.
Quali sono i motivi per contestare una Sanzione ZTL?
Tra i motivi comuni per cui il verbale potrebbe essere viziato si annoverano:
- Segnaletica poco chiara o troppo vicina al varco di accesso. La legge dispone che i segnali devono essere visibili, rispettosi di tutte le caratteristiche prescritte e posti a una distanza minima di 80 metri dalla zona interessata (art. 79 reg. att. C. della S.) percettibili dall’utente della strada anche in relazione alla velocità consentita. Qualora la presenza del varco attivo non sia subito distinguibile perché il cartello relativo non è visibile, la sanzione elevata è da ritenersi nulla.
- Fotogrammi poco nitidi che rendono difficile l’identificazione del veicolo e dell’infrazione.
- Varco spento o non funzionante.
- Multe notificate oltre i 90 giorni dall’infrazione.
A ciò si aggiunga che, come disposto dal TAR Molise con la sentenza n. 185/2016, nell’attuare provvedimenti di regolazione del traffico, il Comune deve tener conto delle esigenze di una farmacia già esistente: sono quindi illegittimi i provvedimenti attuativi di una delibera della giunta con la quale è stato demandato al dirigente della Polizia municipale di emanare i provvedimenti necessari alla chiusura al traffico di una piazza e di una via nel centro storico in quanto non prendono in considerazione queste peculiari esigenze.
Nel caso in cui un automobilista si rechi in una farmacia presente all’interno della ZTL e subisca un verbale per accesso abusivo, questo potrà essere annullato.