La banca non ha la facoltà di segnalare alla Centrale Rischi (CR) il cliente che abbia un unico ritardo nell’adempimento delle proprie obbligazioni: questa la decisione della Corte di Cassazione, sez. III civile, con l’ordinanza 14 ottobre – 9 febbraio 2021, n. 3130 (trovate il testo in pdf in allegato). Si rende necessario valutare la situazione patrimoniale complessiva del debitore e il giudice deve effettuare una valutazione ex ante, per accertare se, quando il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni, i motivi del rifiuto fossero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede.
La vicenda
Per un mutuo non restituito per intero, un istituto di credito ha notificato un atto di precetto ai propri debitori per il pagamento di oltre 58 mila euro. I convenuti si sono opposti lamentando:
- la violazione del divieto di anatocismo
- la nullità delle clausole sul saggio di interesse
- la violazione della legge antiusura
- chiesta anche la condanna della banca al risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi (per un approfondimento leggi qui).
I risvolti della questione
Secondo la giurisprudenza di legittimità, gli intermediari creditizi non possano segnalare il proprio debitore alla Centrale Rischi, solo perché questi risulta inadempiente. Al contrario, la segnalazione postula che la banca abbia ritenuto che la situazione debitoria del soggetto sia grave e dipenda da una condizione di difficoltà economica non transitoria, simile allo stato di insolvenza (Cass. 15609/2014).
Per stabilire il diritto al risarcimento, il giudice deve effettuare valutazione ex ante e deve riguardare un duplice profilo:
- oggettivo, per acclarare se le ragioni del debitore in relazione al rifiuto di pagamento fossero fondate o quantomeno avessero un fumus di fondatezza;
- soggettivo, per verificare se il debitore fosse in buona fede nella sua contestazione del debito.
Nel caso di inadempimento fondato su eccezioni pretestuose, la segnalazione alla Centrale Rischi è legittima, in quanto rappresenta una conseguenza del mancato pagamento. Lo stesso dicasi nel caso in cui il debitore sollevi eccezioni senza verificarne la sostenibilità giuridica. Secondo la Suprema Corte, nel caso in esame, la Corte d’Appello non ha rispettato le regole relative alla valutazione sulla legittimità (o meno) della segnalazione alla CR. Il giudice di merito, infatti, ha rigettato la domanda di condanna sul semplice rilievo dell’infondatezza delle eccezioni sollevate. Invece, la segnalazione alla Centrale dei Rischi:
- deve restare una conseguenza giuridica dell’inadempimento colposo,
- non può essere la conseguenza giuridica dell’avere sollevato in buona fede eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto.
La sentenza viene rinviata alla Corte d’Appello, la quale dovrà esaminare la domanda di risarcimento del danno, valutando separatamente la sussistenza dei requisiti di buona fede e incolpevolezza, applicando il seguente principio di diritto:
- “per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento d’una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi”.[1] La sentenza riporta le seguenti norme:
(a) Testo Unico Bancario: art. 53, comma 1, lett. (b), art. 67, comma 1, lett. (b) e art. 108 (d. lgs. 385/1993), i citati articoli “hanno attribuito alla Banca il potere di emanare, su conforme deliberazione del CICR, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, aventi a oggetto “il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni”;
(b) Delib. del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio 29 marzo 1994 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994), assunta ai sensi delle ricordate norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con la quale è stato affidato alla Banca d’Italia il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, e le è stato conferito il potere di determinare le modalità con cui gli enti erogatori di credito debbono comunicare periodicamente l’esposizione nei confronti dei propri affidati;
(c) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, “nella veste di Presidente del CICR”, dell’11 luglio 2012, n. 663, il quale ha ribadito (inutilmente) la delega alla Banca d’Italia a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento della Centrale Rischi;
(d) Successive istruzioni e circolari emanate dalla Banca d’Italia, ed in particolare, per quanto qui rileva, dalle “Istruzioni per gli intermediari creditizi” di cui alla Circolare della Banca d’Italia 11 febbraio 1991 n. 139, più volte modificata, da ultimo con il 19 Aggiornamento, in vigore dal 1 marzo 2020.
Qui il testo dell’ordinanza: