Stop a cartelle e ingiunzioni locali fino al 28 febbraio

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Il D.L. n. 7 del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021,  recante “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  ha differito al 28 febbraio 2021 i termini per la notifica di cartelle e ingiunzioni locali. Per i pagamenti, invece, il limite imposto è fino al 31 marzo.

Proroga dei termini dell’attività di riscossione

Con questo provvedimento, proprio come previsto da quelli adottati in precedenza, vengono prorogati i termini previsti per la notifica:

  • degli atti di accertamento
  • degli atti di contestazione
  • degli atti di irrogazione delle sanzioni
  • degli atti di recupero dei crediti di imposta
  • degli atti di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Dunque, resta “sospeso” ancora per un altro mese anche il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha precisato che i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, ovvero entro il 31 marzo 2021.

Analogamente, la stessa regola può trovare validità per coloro che sono affidatari delle attività degli enti locali, che provvedono alla riscossione tramite ingiunzione (R.D. n. 639/1910), come richiamato dallo stesso art. 1 del D.L. 7/2021 nella parte riguardante lo svolgimento delle azioni esecutive.

Per le entrate locali, dall’8 marzo al 31 maggio lo stop è valso per i soli termini di decadenza delle attività di accertamento. Agli accertamenti delle entrate locali la sospensione si applica solo dopo che gli stessi siano divenuti esecutivi.

Ricordiamo che l’art. 67 del D. L. n. 18 del 2020 ha disposto la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei soli termini di prescrizione e decadenza per quanto riguarda le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori (anche quelli degli enti locali).

Tale norma non ha dunque sospeso l’attività degli enti impositori.

La notizia per ora “confortante” è che cartelle e ingiunzioni locali subiscono un nuovo stop fino alla data del 28 febbraio 2021.

Qui il Decreto legge n. 7/2021:

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