Sentenza Lexitor: anche IBL condannata a rimborsare i consumatori

Al momento stai visualizzando Sentenza Lexitor: anche IBL condannata a rimborsare i consumatori

La vicenda relativa alla Lexitor sta assumendo dei contorni sempre più nitidi, nonostante gli atteggiamenti delle banche poco in linea con i canoni della correttezza e della tutela del consumatore.

Difatti, per un verso si assiste ad una giurisprudenza che si consolida sempre più, e non potrebbe essere diversamente, nella direzione della immediata applicabilità della statuizione della Corte di Giustizia europea C-383/18 n.  e per altro ad istituti bancari che, pur di non rimborsare quanto dovuto, arrivano persino a citare in giudizio i propri clienti con lo scopo sia di spaventarli, e sia con la speranza di vedersi riconosciuta una tesi che viola qualsiasi principio di diritto comunitario.

Dopo l’ordinanza del Tribunale di Torino che ha condannato la Santander, le 3 pronunce gemelle del Tribunale di Milano contro Agos, Futuro e Compass, e quella emessa dal Tribunale di Savona, il Tribunale di Pavia con la decisione qui in commento, la 2459 del 17.11.2020, ha confermato i principi espressi con le precedente pronunce e, in linea con quanto indicato sia pur tra le righe dal Giudice di Savona, si è espresso anche sul criterio da applicare.

Ma procediamo con ordine.

In seguito alla sentenza Lexitor e al recepimento da parte di Banca d’Italia nonché dal Collegio di Coordinamento dell’ABF, gli Istituti di credito – con il timore per gli effetti derivanti dalla sua applicazione – si sono mossi in maniera diversa e disordinata. Alcuni, tra cui Prestitalia, Fiditalia e Unicredit, hanno adottato senza batter ciglio una policy di rimborsi in seguito alle richieste avanzate mentre altri, tra cui IBL, Futuro, Intesa, ViviBanca, BNT (ex Prestinuova), Banca Popolare Pugliese hanno deciso di non seguire le indicazioni né della Corte né di Bankitalia e, in alcuni casi, come quello in commento, hanno assunto un approccio aggressivo nei confronti dei consumatori che hanno richiesto il rimborso arrivando addirittura a citarli in giudizio, mossi dal sentimento racchiuso nella locuzione “Unum castigabis, centum emendabis” o, nella versione utilizzata da Mao Zedong, “colpirne uno per educarne cento”.

Cosa sta accadendo allora? Si porta in tribunale un proprio cliente affinché sia da esempio nei confronti di tutti gli altri che, dunque, ci penseranno prima di provare a richiedere il rimborso dovuto.

Tuttavia, avviene anche che i Tribunali sanciscano principi di diritto che rendono inutili atteggiamenti intimidatori da parte delle banche.

IBL: cosa è accaduto

Così è avvenuto che IBL ha avviato nei confronti di un suo cliente un’azione ex art. 702 bis cpc e, nonostante la contumacia del convenuto, il Tribunale di Pavia ha rigettato le ragioni dell’istituto bancario. L’intermediario ha sostenuto la tesi secondo la quale le “direttive comunitarie (ivi compresa quella n. 2008/48 oggetto di interpretazione da parte della sentenza Lexitor) non abbiano efficacia cd orizzontale nemmeno quando qualificabili self executing, dovendo – dunque – essere la normativa nazionale (nello specifico l’art 125 sexies TUB) l’oggetto della interpretazione del Giudice adito”.

Entrando nel merito di tale tesi, sulla quale si fondano tutte le difese nei tribunali italiani da parte degli intermediari, notiamo che secondo i suoi sostenitori le direttive europee o la Corte di Giustizia sarebbero dei meri elementi ornamentali rispetto al nostro ordinamento nazionale, anzi rispetto alle indicazioni regolamentari che Banca d’Italia ha dato nel 2011. In altri termini, secondo loro, le norme costituzionali in tema di primato del diritto comunitario, la struttura legislativa europea, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ect, sono tutt’al più materie oggetto di speculazione filosofica da trattare dinanzi a un camino acceso e con un whiskey in mano e non l’architrave normativa che coordina e regge il mondo giuridico che disciplina la vita dei cittadini europei.

Tuttavia, il Tribunale di Pavia ha ritenuto senza pregio le ricostruzioni argomentative offerte dalla banca e ha affermato che “le decisioni pregiudiziali della Corte di Giustizia hanno – innanzitutto – una efficacia vincolante endoprocessuale, che – dunque – si esplica in primis nei confronti del giudice del rinvio, oltre che delle giurisdizioni superiori eventualmente chiamate a conoscere della medesima causa. Quanto ad una eventuale efficacia extraprocessuale da riconoscersi alle predette decisioni, appare oggi fuor di dubbio la circostanza che qualsiasi giudice nazionale chiamato a pronunciarsi in merito ad una controversia rientrante nella sfera di applicazione della Direttiva risulti vincolato alla decisione della Corte sull’interpretazione della stessa (cfr ex multis Corte di Giustizia UE, Grande sezione n. 689/2016; Corte di Giustizia UE, n. 679/2020)”

Del resto, continua il giudice, “se così non fosse perderebbe di significato la previsione di cui all’art 99 del Reg. di procedura della Corte di Giustizia, il quale prevede un diverso procedimento ogni qual volta la questione sollevata pregiudizialmente ai sensi dell’art 267 TFUE risulti del tutto identica ad altra precedentemente decisa, prevedendo che, nella predetta circostanza, i giudici di Lussemburgo statuiscano sulla stessa con ordinanza motivata”.

Dopo aver ribadito i principi basilari in tema di primato del diritto comunitario ed efficacia delle direttive che, a norma dell’art 288 TFUE, vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi, ha affermato la “piena ammissibilità dell’interpretazione dell’art 125 sexies TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor, essendo tale interpretazione suscettibile di garantire l’effettiva tutela perseguita dalla normativa sovranazionale, oltre che compatibile con una lettura sistematica della normativa nazionale”.

Accertato il diritto del consumatore a ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute, la sentenza si preoccupa di statuire su un ulteriore elemento, relativo al criterio da attuare per la quantificazione degli importi da restituire.

Il ragionamento del Tribunale è il seguente: con il venir meno della distinzione tra i costi up front e quelli recurring fissato dalla Lexitor, poiché considerati tutti costi soggetti a restituzione, non può ammettersi la soluzione proposta dal Collegio di Coordinamento dell’ABF 26525/19, che prevede due differenti criteri di calcolo per le tipologie di voci di costo. Il metodo di calcolo è uno solo e viene già individuato all’interno della normativa ovvero il criterio pro rata temporis che meglio garantisce il rispetto della proporzionalità poiché divide l’importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero delle rate contrattualmente previste, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di rate non maturate in conseguenza dell’estinzione anticipata.

Così ricostruito il quadro normativo, il Tribunale ha accertato che IBL Banca S.p.a. è debitrice di un importo pari a una quota della totalità dei costi sostenuti da dal consumatore e nella quale vanno calcolati anche i costi up front, comprensivi delle commissioni di intermediazione.

La sentenza in questione è la quinta pronuncia nell’arco di due mesi che conferma quanto già disposto e ci auguriamo che gli istituti di credito possano finalmente adeguarsi al precetto normativo così come interpretato dalla Corte.

avv. Fabrizio Monopoli

Qui il testo della sentenza:

Rispondi