Come si deve procedere se si decide di riscattare gli anni del proprio corso di laurea ai fini pensionistici? Per il riscatto agevolato della laurea in caso di periodi soggetti al regime contributivo l’onere va ricalcolato. Così il contribuente ha la facoltà di decidere se utilizzare anche la totalizzazione.
Dall’Inps sono arrivati chiarimenti con una nuova circolare di istruzioni sul calcolo degli oneri di riscatto dei periodi di studio, n. 54 del 6 aprile 2021 (la trovate in basso, in allegato a questo pezzo).
I dettagli sul riscatto
Come già precisato dall’Inps con la circolare n. 106/2019, la modalità di calcolo dell’onere con il criterio a percentuale cosiddetto “agevolato” si applica soltanto al riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo.
Pertanto, nel caso in cui il corso di studi si collochi temporalmente nel periodo da valorizzare ai fini del calcolo della pensione, in parte con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, l’onere di riscatto è quantificato utilizzando le seguenti due modalità:
1. per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo della pensione, si utilizzerà il metodo della riserva matematica, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
2. per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si utilizzerà il metodo di calcolo a percentuale, applicando il criterio scelto dall’interessato tra quelli di seguito indicati:
- B.1) retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
- B.2) livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti, ai sensi del comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs. n. 184/1997.
Per effetto dell’esercizio di una delle facoltà che consentono di calcolare la pensione esclusivamente con il sistema contributivo, anche per il periodo di cui alla lettera A, l’onere del riscatto verrà determinato in base alle modalità di cui alle precedenti lettere B.1) o B.2), secondo la scelta dell’interessato.
Qui la Circolare INPS: