Pignoramento Ifis NPL: il Tribunale di Taranto sospende l’esecuzione per carenza di legittimazione attiva

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Il Tribunale di Taranto, con provvedimento del 24 febbraio 2024, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva presso terzi promossa ai danni del Consumatore, difeso dagli avvocati Fabrizio Monopoli e Maria Antonietta Pasimeni, che si era visto pignorare lo stipendio, da IFIS NPL, che agiva per il recupero del credito, scaturente dal finanziamento sottoscritto anni prima dal Consumatore con una finanziaria ed asseritamente acquistato nell’ambito di una cessione di crediti in blocco.

La vicenda ha messo in luce rilevanti profili giuridici in materia di cessione dei crediti, tra cui il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria, ravvisato dal Giudice dell’esecuzione nel caso di specie e posto alla base della disposta sospensione della procedura de qua.

Il caso

Il Consumatore ha subito un pignoramento sullo stipendio in virtù di un decreto ingiuntivo emesso nel 2019 dal Tribunale di Taranto. La pretesa creditoria derivava da un contratto di credito al consumo stipulato con una finanziaria, successivamente ceduto a IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l. e gestito da IFIS NPL Servicing S.p.A., come mandataria.

Il Consumatore ha spiegato opposizione, contestando, tra l’altro, la legittimazione attiva di IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l., sostenendo che non fosse stata fornita prova sufficiente dell’effettiva titolarità del credito oggetto di esecuzione, posto che l’avviso di cessione prodotto nonché la pubblicazione in gazzetta ufficiale erano del tutto generici e privi di qualsiasi riferimento al credito asseritamente vantato nei confronti della debitrice. Il Tribunale ha pertanto disposto la sospensione dell’esecuzione per carenza di legittimazione attiva rilevando che:

“ … pare ricevibile l’ eccezione di difetto di legittimazione … spettando alla parte che si assume creditrice la dimostrazione del titolo in proprio capo, nel caso, stante la contestazione, non solo mediante la prova di ontologica esistenza del titolo, ma anche attraverso la prova dell’avvenuta trasmissione in suo favore con la rappresentata convenzione di cessione, conseguibile anche mediante presunzioni, noto che tale tipologia contrattuale non richiede la forma scritta ai fini dimostrativi.

Prova che non pare, tuttavia, raggiunta sulla base degli scarni allegati documentali offerti in visione nel fascicolo di parte, non essendo sufficiente, al di là del contratto di cessione, inammissibilmente prodotto in lingua straniera nemmeno tradotta, il possesso del titolo, in difetto di altri elementi idonei a configurare la prova indiziaria, quali l’avviso di avvenuta cessione o, alternativamente, quello pubblicato sulla GU della Repubblica (idoneo a tale scopo in caso di cessioni cartolari) da cui possa evincersi, anche per categorie unitarie (senza indicazione del singolo affare), l’ indicazione di elementi inconfutabili che ne consentano giudizio di inclusione del rapporto in oggetto nella convenzione.

Ne può dirsi idonea allo scopo la notula specifica che parrebbe contenere il nominativo della esecutata, in difetto di prova che trattasi di allegato collegato al contratto (di cui sopra si è argomentato), sicché pare ragionevole, allo stato degli atti, ritenere verosimilmente fondata l’ eccezione di difetto (di prova) della cessione in capo all’ esecutante, che comporta l’ accoglimento delle ragioni inibitorie interposte … ”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale, in completa armonia con l’attuale panorama giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cassazione Civile, Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798; Cassazione, Sezioni Unite, n. 9479 del 6 aprile 2023), ha sospeso l’esecuzione del pignoramento, accogliendo l’opposizione presentata dal Consumatore.

La sospensione del pignoramento disposto dal Tribunale di Taranto segna una vittoria importante per il consumatore e costituisce un precedente significativo in tema di legittimazione attiva delle società di recupero crediti nei procedimenti esecutivi.

Questo caso, in particolare, evidenzia l’importanza di una rigorosa prova documentale da parte delle società cessionarie, rafforzando la tutela dei consumatori nell’ambito di esecuzioni forzate basate su cessioni di credito poco trasparenti.

Si consolida, dunque, un orientamento giurisprudenziale volto a garantire una maggiore trasparenza e certezza del diritto nel settore del recupero crediti.

 

qui il provvedimento

9202027s-4-2

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