Opere edilizie: tutto quello che c’è da sapere sulla Cila

Al momento stai visualizzando Opere edilizie: tutto quello che c’è da sapere sulla Cila

Quando si parla di opere edilizie, si sente spesso nominare la parola “Cila”. Si tratta di una Comunicazione di inizio attività asseverata che deve essere presentata da parte di un tecnico abilitato. Viene richiesta per tutti i lavori che rientrano nella manutenzione straordinaria “leggera”, ovvero quelli che non incidono sulle parti strutturali dell’immobile e non comportano una modifica della destinazione d’uso, della sagoma e dei prospetti dell’edificio.

Una volta presentata la Comunicazione, è possibile procedere con i lavori senza alcuna autorizzazione da parte degli uffici comunali. Va specificato che la normativa non prevede una specifica durata temporale della stessa. Vediamo i dettagli su questo argomento nei paragrafi seguenti.

Chi deve presentarla e in che modo?

La Cila deve essere presentata da questi soggetti:

  • dal proprietario dell’immobile o da chiunque sia titolare di un diritto reale sul bene come ad esempio l’usufruttuario;
  • dall’inquilino, con il consenso del proprietario dell’immobile;
  • dal progettista dei lavori o da un altro tecnico abilitato, su delega del titolare. In ordine a quest’ultimo, è opportuno evidenziare che il coinvolgimento di un professionista abilitato è comunque necessario per la compilazione delle dichiarazioni e asseverazioni di sua competenza.

Gli interventi comprendono:

  • lo spostamento di pareti interne e di infissi;
  • la realizzazione di una piscina esterna;
  • il rifacimento dell’impianto elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento e di climatizzazione;
  • il frazionamento e l’accorpamento di unità immobiliari;
  • nuovi allacciamenti fognari o il rifacimento di quelli già esistenti.

A redigere il documento deve essere un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra), a cui spetta il compito della compilazione di uno specifico modulo scaricabile dal sito del Comune interessato o da altri siti specializzati. Il professionista sarà tenuto a dichiarare che gli interventi:

  • sono conformi ai regolamenti edilizi vigenti e agli strumenti urbanistici approvati;
  • sono compatibili con la normativa in materia sismica e sul rendimento energetico nell’edilizia;
  • non interessano parti strutturali dell’edificio.

Nella documentazione andranno allegati:

  • gli elaborati grafici (inquadramento territoriale, stato di fatto, progetto e comparativa);
  • la relazione asseverata del tecnico;
  • le fotografie dello stato dei luoghi;
  • la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, se dovuti;
  • la ricevuta di pagamento dell’eventuale oblazione, qualora l’intervento è già in corso di esecuzione o è terminato (Cila in sanatoria e Cila tardiva);
  • la notifica preliminare.

Nel modulo della Cila vanno riportati:

  • i dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
  • i dati della ditta esecutrice dei lavori (nome, partita iva, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
  • i dati del procuratore/delegato;
  • le dichiarazioni relative a titolarità dell’intervento e opere su parti comuni o modifiche esterne (le opere da realizzarsi non riguardano parti comuni oppure riguardano parti comuni)
  • la comunicazione della necessità o meno di altri atti di assenso;
  • la qualificazione dell’intervento;
  • la data di inizio lavori;
  • l’eventuale pagamento di sanzioni;
  • la localizzazione dell’intervento (indirizzo e dati catastali);
  • i tecnici incaricati;
  • il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • il rispetto della normativa sulla privacy.

Il tecnico effettua una descrizione dell’opera e dichiara le eventuali altre segnalazioni, comunicazioni ed asseverazioni, le autorità competenti e gli ulteriori altri atti di assenso da acquisire.

Presentazione

La Cila si presenta al Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile oggetto dei lavori, telematicamente, per il tramite dello Sportello unico per l’edilizia (Sue). La presentazione deve avvenire prima dell’inizio dei lavori.

Si parla di Cila in sanatoria se la stessa dovesse essere successiva e gli interventi sono ancora in corso di esecuzione: in questo caso si dovrà corrispondere una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 333 euro. Si parla di Cila tardiva quando le opere sono state già eseguite, e in questo caso la sanzione sarà pari a 1.000 euro.

Chiusura lavori

Una volta conclusi gli interventi è consigliato presentare in Comune la comunicazione di fine lavori con il collaudo a firma di un tecnico abilitato.

Nella maggior parte dei casi, vanno presentati anche:

  • la variazione catastale, se le opere hanno comportato un cambio della superficie e/o della distribuzione planimetrica. La variazione catastale va presentata all’Agenzia delle Entrate-Territorio entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori;
  • l’attestato di qualificazione energetica (Aqe), se gli interventi realizzati lo prevedono;
  • il formulario relativo allo smaltimento dei rifiuti.

Rispondi