Obbligo di consegna ex art. 119 TUB: il Tribunale concede un decreto provvisoriamente esecutivo

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Il Tribunale di Lecce ha concesso  un decreto ingiuntivo nei confronti di un  primario istituto di credito ingiungendolo a consegnare la documentazione relativa ad un contratto di cessione del quinto stipulato da un nostro cliente.

Si tratta di una nuova pronuncia che conferma quanto sancito dall’art. 119, comma 4, del TUB  ovvero che “il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere entro un  congruo termine, e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni […]” .

Nel caso di specie, il cliente aveva stipulato il contratto di cessione del quinto con un istituto bancario che, nel corso del tempo, era stato oggetto di fusione per incorporazione da parte di un primario gruppo bancario.

Al fine di verificare la corretta restituzione degli oneri non goduti in seguito alla anticipata estinzione del finanziamento, veniva richiesto, alla banca che aveva acquisito il credito, il rilascio in carta semplice del contratto, del relativo conteggio estintivo, della liberatoria e del contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 119, 4 comma, del TUB.  La Banca però non forniva alcun riscontro nel termine dei 90 giorni previsti e rimaneva inerte anche a seguito dei successivi solleciti. 

Dopo aver presentato ricorso in ABF e il Collegio di Bari, con decisione n. 519/2020, accertava il diritto del ricorrente alla consegna della documentazione richiesta. 

Ciononostante la banca rimaneva comunque inadempiente e per questo si è reso necessario proporre ricorso per decreto ingiuntivo .

Il Tribunale di Lecce ha quindi concesso il decreto, provvisoriamente esecutivo, ingiungendo la consegna della documentazione richiesta al cliente.

Non è la prima volta che le banche si rifiutano di consegnare copia della documentazione richiesta dal cliente, ignorando del tutto la funzione informativa e di trasparenza assolta dagli artt. 117 e 119 del TUB.  

Si aggiunge inoltre che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data di eventuali estinzione e non già, come spesso le banche affermano, dalla data di conclusione del contratto. Grazie alla consegna documentale abbiamo potuto appurare che l’istituto aveva applicato commissioni bancarie elevatissime che sono oggi oggetto di un nuovo procedimento civile.

Dott.ssa Antonella Grassi

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