Nuove regole europee di definizione di default, “cattivi pagatori” con soli 100 euro

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Con il nuovo anno, andranno in vigore anche le nuove regole europee introdotte dalla European Banking Autority (EBA) in materia di classificazione delle controparti inadempienti rispetto a un’obbligazione verso la banca (il cosiddetto “default”). I criteri si faranno più stringenti rispetto a quelli adottati fino ad oggi. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

“Nuova Definizione di Default”

Con lo scopo di armonizzare la definizione di default tra gli istituti finanziari europei, l’EBA ha stabilito criteri e modalità più stringenti in materia di classificazione a default della clientela che presenta “significativi arretrati di pagamento” su rate di prestiti o mutui o uno sconfinamento di conto corrente.

Per evitare di essere classificato a default, anche per uno sconfinamento sul conto corrente o per arretrati di pagamento di piccolo importo, è bene conoscere i principali cambiamenti introdotti

La banca classifica il cliente a default quando risulta un arretrato di pagamento di:

• oltre 100 euro per le persone fisiche

• oltre 500 euro (per le imprese)

La banca classifica il cliente a default se l’arretrato di pagamento si protrae per oltre 90 giorni consecutivi. Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.

La normativa non consente più la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate. La banca sarà pertanto tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

Classificazione di un cliente a default: cosa comporta?

La classificazione di un cliente a default anche per rate non pagate di piccolo importo comporterà:

–  la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia

–   il passaggio a default di tutte le esposizioni del cliente nei confronti della banca

–  potrebbe inoltre rendere più difficile l’accesso al credito per il cliente e la concessione di nuovi finanziamenti da parte degli intermediari finanziari.

A questo si aggiunge che, nel caso in cui un rapporto co-intestato sia classificato a default, potrebbe verificarsi il trascinamento a default dei rapporti dei singoli co-intestatari.

Infine, la nuova normativa impone agli Istituti di Credito di classificare un cliente a default qualora vengano effettuate rimodulazioni sui finanziamenti a lui concessi che determinino una perdita per la Banca superiore all’1% in termini di Net Present Value.

Conseguenze sulle imprese

Come chiarisce una guida elaborata dall’ABI, le nuove regole specificano che per arretrato rilevante si intende un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.

Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro. Pertanto, diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.

In linea generale, la classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca. In aggiunta, tale situazione potrebbe avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate, esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario.

L’ABI sottolinea come per le imprese sia dunque “fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee”.

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