Modifiche unilaterali dei contratti di luce e gas? Sono illegittime. Ecco come fare per contestarle.

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Uno degli ultimi atti del governo Draghi è stato il Decreto Aiuti bis, che ha previsto il blocco delle modifiche unilaterali dei contratti da parte dei fornitori di energia elettrica e gas fino al 30 aprile del 2023. Ciò al fine di aiutare gli utenti che devono far fronte alle difficoltà di pagamento derivanti dall’aumento dei prezzi della materia prima. Tuttavia, come molti avranno notato, i fornitori, con il loro stile, in questo periodo contattano i propri clienti per “proporre” cambi tariffari nonostante, spesso, ci si trovi ad avere contratti che prevedono un prezzo bloccato e che quindi non può essere oggetto di rinegoziazione.

Il divieto imposto dal governo è quindi regolarmente violato da parte dell’Antitrust che ha dovuto avviare un’istruttoria su alcune società fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero per la prassi di proporre modifiche unilaterali dei prezzi.

In molti casi, le società, attraverso i loro insistenti call center, avvisano il cliente – consumatore che o accetta la proposta di modifica unilaterale delle condizioni, ovviamente a suo svantaggio, oppure la società recederà dal contratto ed il cliente a sarà costretto – sempre secondo il protocollo comunicativo delle imprese – a stipulare un nuovo contratto a condizioni peggiori rispetto a quelle proposte dalla società.

Tali prassi sono vietate e illegittime ma purtroppo tanti consumatori sono vittime di questi comportamenti delle società fornitrici.

Come fare dunque per riavere indietro i soldi che le aziende di luce e gas hanno incassato irregolarmente con le modifiche unilaterali dei contratti? Occorre inviare un reclamo alla società sulla base dell’art. 3 del D.l. Aiuti bis il quale prevede la sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte dei fornitori ai propri clienti.

Nello specifico fino alla data del 30 aprile 2023:

– è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola del contratto che consente alla società fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

– sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

In seguito al reclamo, l’impresa ha 30 giorni per rispondere e, nel caso di riscontro insoddisfacente entro i 30 giorni o mancata risposta entro i 40 giorni, è possibile avviare la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione Clienti Energia dell’Arera, che negli ultimi anni ha rappresentato un importante presidio di tutela dei diritti dei consumatori, nell’ambito del settore energetico.

 

Per ulteriori info è possibile contattarci.

 

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