I numeri, come si dice in gergo, hanno la testa dura e consentono di dare un volto nitido e chiaro anche al diritto, in questo caso bancario, che negli ultimi due anni ha conosciuto le più fantasiose interpretazioni sull’applicazione della nota sentenza Lexitor.
Come noto, dopo la “straordinaria” legge n. 106/21, approvata durante il governo Draghi in sede di conversione del Decreto Sostegni Bis, che ha recepito il principio di rimborsabilità di tutti i costi connessi ad un finanziamento, nel caso di estinzione anticipata, limitandone l’applicabilità ai contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della legge, il Collegio di Coordinamento dell’ABF ha adottato la decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021, con la quale è tornata indietro sui suoi passi ed ha introdotto la distinzione dei costi recurring e up front, già cassata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Una decisione che è stata sicuramente gradita a tanti intermediari ma che si fondava su ragioni che poco avevano a che fare con il diritto. Ad ogni modo, questa posizione, come riportato dalla relazione dell’ABF dell’anno 2021, ha ovviamente comportato una netta diminuzione del contenzioso arbitrale nell’ambito delle cessioni del quinto (- 55%). Ma leggendo la relazione scopriamo qualcosa in più: a quanto pare, in seguito ad un’indagine condotta nei primi mesi dell’anno 2022, presso un campione di intermediari per raccogliere informazioni sulle controversie sottoposte al giudice ordinario successivamente alla decisione dell’ABF, si scopre che l’80 % delle domande rivolte alla giustizia ordinaria hanno riguardato la cessione del quinto dello stipendio o della pensione ed il 90 % delle decisioni giudiziali in senso contrario rispetto a quelle dell’ABF hanno riguardato proprio la sentenza Lexitor. In altri termini, l’ABF con questa relazione riconosce il fatto di aver adottato una decisione sul tema delle CQS che non è in linea con quanto, in modo granitico, viene affermato dalla giurisprudenza. Ad oggi, i più importanti Tribunali e Corti d’Appello si sono pronunciata a favore dell’applicazione della Lexitor, tra gli altri si ricordano Napoli, Torino, Milano, Udine, Bologna, Savona, Genova e Pavia. Ora, questo ci fa riflettere sul reale ruolo che l’ABF dovrebbe avere nella risoluzione delle controversie tra consumatori e intermediari e che invece, con queste scelte, si traduce in una mera stampella a supporto delle banche e delle finanziarie, che decidono di usarla a loro piacimento.
Senza considerare che il nuovo limite di competenza temporale prevede che dal 1° ottobre 2022 non potranno essere sottoposte all’Arbitro Bancario Finanziario controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso. Quindi una controversia relativa ad un’operazione sorta nel 2015 non potrà più essere sottoposta all’ABF con buona pace dei fan dei sistemi di risoluzione alternativi al giudizio. Insomma, ancora una volta la dimostrazione di come le belle idee, vicine ai consumatori – parte debole nei rapporti di credito – vengano travolte della prepotenza della realtà tesa ad affermare il gattopardesco adagio secondo cui tutto cambia perché nulla cambi o, se preferite, la consapevolezza del marchese del Grillo “io so io e voi…”.