Con la conversione in legge del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, il c.d. Decreto Ristori, sono state introdotte alcune nuove modifiche al sistema giustizia: tra queste, quella che consente al cancelliere il rilascio in forma di documento informatico della formula esecutiva dei titoli giudiziali, previo deposito da parte del difensore dell’istanza, sempre in modalità telematica. Di seguito il contenuto della norma e qualche dettaglio per comprendere di cosa si tratta nello specifico.
Il contenuto della norma
L’Art. 23 – Comma 9 bis recita:
La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall’articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’articolo 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale.
I dettagli
Il “Decreto Ristori”, che è stato convertito in legge, presenta dunque questa novità all’articolo 9-bis, che stabilisce la possibilità per il difensore di ottenere il rilascio della copia esecutiva in formato digitale delle sentenze e degli altri provvedimenti da mettere in esecuzione.
La disposizione, dunque, precisa che:
– la copia esecutiva consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice in calce, a cui si aggiungono l’intestazione e la formula;
– il documento informatico è sottoscritto digitalmente dal cancelliere, e sostituisce anche il sigillo della cancelleria (previsto dall’art. 153 disp. att. c.p.c.);
– il difensore (o il dipendente di cui si avvale la PA) può estrarre dal fascicolo informatico il duplicato, la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Tale copia, munita dell’attestazione di conformità equivale pertanto all’originale.