Esonero contributivo per chi assume “donne lavoratrici svantaggiate”

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Con la Circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 (in allegato), l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative sulla misura che prevede l’esonero contributivo per l’assunzione di donne lavoratrici, come previsto dalla legge di bilancio 2021 n. 178/2020.

Nello specifico, per il biennio 2021-2022, la suddetta legge ha previsto – all’articolo 1, comma 16, – che: Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Tuttavia, il riconoscimento di tale esonero è subordinato al rispetto di specifiche condizioni. Ovvero, le assunzioni devono produrre un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Il calcolo dell’incremento viene considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate (…) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Poiché sulla questione si attende l’orientamento della Commissione europea, è stato precisato che, con apposito messaggio saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

La copertura di tale esonero è coperto con le risorse del Programma Next Generation EU: per il 2021 sono pari a 37,5 milioni di euro, mentre arrivano a 88,5 milioni di euro per l’anno 2022.

I beneficiari

Possono beneficiare i datori di lavoro privati, compresi quelli che operano nel settore agricolo. Inoltre, hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
  • gli enti trasformati in società di capitali, benché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

L’esonero contributivo viene riconosciuto a chi assume lavoratrici svantaggiate, ossia:

  • donne con almeno cinquant’anni e disoccupate da più di un anno;
  • donne di qualsiasi età, che risiedono in regioni ammesse ai finanziamenti con i fondi strutturali dell’UE e senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di ogni età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici
  • che si caratterizzano per un’elevata disparità di genere e senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’esonero contributivo viene riconosciuto per assunzioni di tipo:

  • a tempo determinato;
  • a tempo indeterminato;
  • che derivano dalle trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  • part-time;
  • rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro legge n. 142/2001;
  • rapporti di lavoro a scopo di somministrazione a tempo determinato e indeterminato.

La durata dell’incentivo viene calcolata sulla base del rapporto di lavoro scelto:

  • in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
  • L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi.

Da sottolineare che il periodo in cui si può beneficiare dell’incentivo può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. In questo caso il periodo di godimento viene differito di conseguenza.

Viene precisato che l’esonero contributivo per chi assume donne svantaggiate è subordinato al rispetto di determinate condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, documentato dal DURC;
  • non aver violato le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e aver rispettato gli altri obblighi di legge;
  • aver rispettato gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali di datori e lavoratori più rappresentative a livello nazionale;
  • aver applicato i principi generali in materia d’incentivi all’occupazione dlgs n. 150/2015.

L’esonero contributivo è compatibile con altri esoneri o riduzioni, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, a condizione che la normativa che li disciplina non ne vieti espressamente il cumulo.

La cumulabilità degli esoneri, quando consentita:

  • deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”.
  • Laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.

Qui la circolare Inps dove leggere i dettagli:

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