L’Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime), con la circolare n.2/2021 (pdf in allegato), ha divulgato le modifiche introdotte dalla Banca d’Italia alla disciplina dell’Arbitro bancario finanziario, in attuazione della diretta 2013/11/UE. Analizziamo insieme le novità.
Come riportato nelle premesse, il documento descrive le modifiche introdotte alla disciplina dell’Arbitro bancario finanziario per allineare le regole alla direttiva sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori 2013/11/UE (direttiva ADR) e per aggiornare le procedure e l’organizzazione dell’Arbitro al fine di accrescere l’efficienza del sistema.
Nello specifico, le principali novità riguardano:
- l’innalzamento del limite di valore delle controversie che possono essere sottoposte all’Arbitro
- l’introduzione di misure per una soluzione più rapida dei ricorsi su fattispecie ricorrenti
- l’introduzione di un contraddittorio mediante la presentazione di repliche e controrepliche
- il rafforzamento del ruolo del Collegio di coordinamento
- l’istituzione della Conferenza dei Collegi come sede di confronto informale e raccordo informativo tra i collegi
- alla luce del requisito dell’efficienza contenuto nella direttiva ADR, sono stati inoltre rivisti i tempi della procedura e sono stati scanditi più nettamente i diversi momenti della stessa.
Soffermiamoci in particolare sul tema dell’aumento della competenza per valore.
L’ambito di applicazione oggettivo della disciplina dell’ABF è stato esteso attraverso l’aumento della competenza per valore dell’Arbitro. All’ABF possono essere ora sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari che abbiano ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.
Qualora la richiesta del ricorrente abbia ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia può essere sottoposta al sistema di risoluzione stragiudiziale a condizione che l’importo richiesto non sia superiore al limite ora individuato in 200mila euro, raddoppiando l’importo rispetto al testo previgente. Questo innalzamento del limite di valore amplia la tutela offerta dall’Arbitro nei confronti di tutti i clienti, sia consumatori che non consumatori, consentendo di ricorrere all’ABF per importi superiori a quelli previsti in precedenza.
Da sottolineare, però, che sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari, alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari.
Rideterminazione della competenza temporale dell’ABF
Le nuove disposizioni prevedono che non possano essere sottoposte all’ABF:
– controversie relative a operazioni
– comportamenti anteriori al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso
Per l’entrata a regime del nuovo limite di competenza temporale è previsto un periodo transitorio di due anni, per cui esso si applicherà a partire dal 1° ottobre 2022. Fino ad allora potranno continuare a essere sottoposte all’ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009 (limite temporale finora vigente).
All’ABF non possono essere sottoposti ricorsi su questioni oggetto di controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria o rimesse a una decisione arbitrale o per le quali è pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione. Le nuove disposizioni modificano i termini di ricorso all’ABF in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa, chiarendo che il ricorso può essere proposto entro dodici mesi dal fallimento della procedura conciliativa, indipendentemente dalla data di presentazione del reclamo.
Termine per l’esito della controversia
Adeguando la disciplina alla direttiva ADR, è ora previsto che l’esito della controversia venga comunicato alle parti entro 90 giorni (prima 60) dalla data di completamento del fascicolo. Tale termine può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a ulteriori 90 giorni se la controversia riveste carattere di particolare complessità.
Tentativo di conciliazione o di mediazione
È stata modificata la disciplina del procedimento nel caso in cui una delle parti, dopo la presentazione del ricorso all’ABF, promuova un tentativo di conciliazione o di mediazione sulla medesima controversia (Sezione VI, paragrafo 2). In tal caso viene previsto che la procedura davanti all’ABF prosegue e non viene interrotta, come stabilito in precedenza.
Tutti i dettagli delle modifiche introdotte sono riportati nella seguente Circolare: