DECRETO SALVA CASA: ECCO COSA PREVEDE

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Decreto Salva-Casa: ecco cosa PREVEDE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Salva-Casa, un provvedimento che mira a rimuovere gli ostacoli che spesso bloccano le compravendite a causa di irregolarità formali. Il governo ha sottolineato che non si tratta di un condono edilizio, ma di un intervento volto a semplificare e rendere più efficiente la normativa vigente.

Gli abusi minori

Il decreto intende risolvere le situazioni di incertezza giuridica riguardanti lo stato di legittimità degli immobili per quanto concerne le cosiddette ‘lievi difformità’. Non vengono affrontati gli abusi edilizi strutturali, come lo spostamento di un muro portante, ma solo quelli minori, come un tramezzo spostato o una finestra posizionata diversamente. Il governo ha precisato più volte che non si tratta di un condono.

Più interventi in edilizia libera

Tra le misure, il decreto prevede l’ampliamento delle categorie di interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera, ossia lavori che non richiedono alcun titolo abilitativo, né permesso e/o comunicazione, poiché non eccessivamente impattanti.

Pompe di calore e vetrate amovibili

In edilizia libera sarà possibile realizzare interventi di manutenzione ordinaria, installare pompe di calore fino a 12 kW, rimuovere barriere architettoniche e installare vetrate panoramiche amovibili (le cosiddette Vepa) su logge e balconi. Inoltre, sarà consentita la realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, destinate a proteggere dagli agenti atmosferici, migliorare le prestazioni acustiche ed energetiche, ridurre le dispersioni termiche e parzialmente impermeabilizzare dalle acque meteoriche non solo i balconi o le logge, ma anche i porticati interni agli edifici.

Tende e coperture

Il decreto introduce facilitazioni per “opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola” e che “siano addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera”. Queste opere non possono determinare la creazione di un organismo edilizio rilevante né di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e superfici. Devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e un profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente, armonizzandosi alle preesistenti linee architettoniche.

Nuove tolleranze costruttive

Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, “le tolleranze costruttive sono riparametrate in misura inversamente proporzionale alla superficie utile”. Pertanto, “minore è la superficie utile, maggiore è il limite consentito percentualmente”. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro determinati limiti: 2% su una superficie utile maggiore di 500 mq, 3% tra i 300 e i 500 mq, 4% tra i 100 e i 300 mq e 5% su una superficie utile minore di 100 mq.

La doppia conformità

La regola della doppia conformità, per cui bisogna dimostrare che l’opera sia conforme alle normative vigenti sia al momento della realizzazione che alla presentazione dell’istanza, sarà richiesta “solo nei casi più gravi”. Per le parziali difformità possono essere sanati gli interventi che all’epoca della realizzazione erano coerenti con le norme edilizie e che oggi sono conformi alle norme urbanistiche.

I tempi dell’istanza e il silenzio-assenso

Il decreto supera il meccanismo del silenzio-rigetto e introduce il silenzio-assenso: se l’amministrazione non risponde, l’istanza si intende accettata. I limiti di tempo sono 45 giorni per il permesso in sanatoria e 30 giorni per la SCIA. Per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, il termine è esteso fino a 180 giorni. È previsto in ogni caso il pagamento di una sanzione parametrata all’aumento di valore dell’immobile.

Stato legittimo dell’immobile

Per quanto riguarda lo stato legittimo dell’immobile, il decreto riduce gli oneri amministrativi a carico dei cittadini: per dimostrare lo stato legittimo basterà presentare il titolo legato all’ultimo intervento edilizio (anche in sanatoria). Questo significa che le parziali difformità sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo.

Mutamento della destinazione d’uso

Viene semplificato il cambio di destinazione d’uso per singole unità immobiliari, nel rispetto delle normative e delle condizioni comunali. All’interno di una categoria funzionale, il mutamento della destinazione è sempre ammesso. Tra diverse categorie sarà limitato alle categorie residenziali, turistico-ricettive, produttive, direzionali e commerciali. Tuttavia, all’interno delle zone di centro storico, residenziali consolidate e residenziali in espansione, il mutamento sarà sempre possibile. Escluse da questa semplificazione sono le unità al primo piano fuori terra.

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