Conversazioni su Whatsapp: prova valida all’interno di un processo

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I messaggi inviati o ricevuti tramite WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea che spopola da anni in tutto il mondo, possono essere ritenuti validi come prova e quindi entrare in un processo.

In che modo? Se il messaggio è considerato di utilità all’interno del processo in questione, bisognerà avere uno o più screenshot salvati dal display del cellulare. Il file della conversazione virtuale potrà quindi essere stampato, salvato su dispositivo Usb; l’alternativa è far leggere lo stesso in maniera diretta a un soggetto terzo che sia disposto a testimoniare davanti al giudice. Non sono ammesse testimonianze indirette apprese da altri soggetti. Il messaggio incriminatorio potrebbe assumere valore di prova attraverso la diretta acquisizione del cellulare all’interno del processo.

I messaggi scambiati su WhatsApp vengono qualificati come documenti informatici. Questi, ai sensi della l.n.40 del 2008, sono equiparati ai tradizionali documenti. Difatti nel Codice Civile:

  • l’art.2712 c.c. prevede che le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime;
  • l’art. 2719 c.c. dispone invece che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

La chat rappresenta una prova documentale anche nel processo penale. Infatti, anche nell’ambito del processo penale le conversazioni contenute nelle chat di WhatsApp sono considerate dall’unanime giurisprudenza una forma di memorizzazione di un fatto storico comparabile ad una prova documentale e, pertanto, utilizzabile ai fini probatori.

Ricordiamo che:

  •  l’utilizzabilità della prova è condizionata dall’acquisizione del cellulare contenente il materiale incriminatorio e la trascrizione va a svolgere una funzione meramente riproduttiva del contenuto principale della prova documentale (v. Cass. pen. sez. II, n. 50986 del 06/10/2016 e Cass. pen. sez. V, n. 4287 del 29/09/2015).
  • Il cellulare deve essere consegnato agli inquirenti: se manca il il dispositivo contenente i dati originali, la trascrizione della copia fotografica o del materiale non ha nessun valore ai fini del processo.

Torneremo ad analizzare l’argomento che, proprio in ragione del diffuso e onnipresente utilizzo dell’applicazione per smartphone, rappresenta un tema di estrema attualità.

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