Con la circolare n. 47 del 23 marzo 2021 (in basso, in allegato), l’Inps fornisce le istruzioni per l’applicazione della misura stabilita nella Legge di Bilancio a favore delle nuove iscrizioni nella previdenza agricola anche per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Allo scopo di promuovere e incentivare l’imprenditoria giovanile, lo sgravio contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali che si iscrivono alla previdenza obbligatoria è esteso anche per il 2021.
Proprio a questo scopo, l’ultima Manovra ha modificato l’art. 1, co. 503, della L. n. 160/2019, prevedendo che l’esonero contributivo dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, sia riconosciuto con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola per iscrizioni con decorrenza tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
In cosa consiste l’esonero?
Il beneficio consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.
L’esonero non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.
L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nell’anno 2021, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2021 (CD/IAP2021)”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.
Qui la circolare INPS: