Confermata la possibilità di usufruire del credito di imposta per determinati soggetti che investono in campagne pubblicitarie. In questo pezzo trovate tutte le indicazioni e i dettagli su come richiederlo.
Il bonus pubblicità, istituito con il decreto legge n. 50/2017 contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, è disciplinato dall’art. 57 bis. Sostanzialmente, si tratta di un credito d’imposta inizialmente riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuavano investimenti pubblicitari sui mezzi di comunicazione tradizionali quali tv, radio e quotidiani analogici e digitali.
Se nel 2018 la misura era pari al 75% per tali soggetti e del 90% per start up innovative, micro-imprese ma anche piccole e medie imprese che decidevano di investire in pubblicità, nel 2019 il credito d’imposta è stato concesso, alle stesse condizioni e agli stessi soggetti, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Nel 2020, in deroga alle disposizioni dell’art. 57 bis è stato agevolato il 30% del valore totale degli investimenti. Il Decreto Rilancio ha poi innalzato tale valore alla misura unica del 50% da calcolare sul valore degli investimenti effettuati. Per autonomi ed enti non commerciali ammessi al beneficio fiscale, il termine è fissato dunque all’8 febbraio 2020 per inviare la dichiarazione sostitutiva sugli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2020 imprese.
In sostanza, la Legge di Bilancio 2021-2023 al comma 608 dispone l’aggiunta del comma 1 quater al suddetto art. 57 bis del decreto legge n. 50/2017: viene sancita la proroga per il 2021 e il 2022 in favore degli stessi soggetti il bonus pubblicità “nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022”.
Il credito d’imposta può essere usato solo in compensazione, dopo aver presentato apposita istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La procedura per accedere al bonus è disciplinata dal DPCM n. 90 del 16 maggio 2018 che all’art. 5 dispone che i soggetti interessati ad avvalersi di detto beneficio fiscale dal primo marzo di ciascun anno fino al 31 dello stesso mese (nel 2020, con l’emergenza sanitaria, è stato concesso un nuovo intervallo temporale dal 1° al 30 settembre) sono tenuti a presentare una comunicazione telematica, come da modello (in allegato, in basso).
La comunicazione per accedere al bonus pubblicità deve essere presentata al Dipartimento per l’lnformazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, ossia:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, ai sensidell’articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998;
- tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).”
Per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia è necessario essere muniti dell’identità SPID, delle credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o tramite la Carta Nazionale dei Servizi.
All’Agenzia dovrà essere inviata anche una Dichiarazione sostitutiva, relativa agli investimenti effettuati, al fine di dichiarare che gli investimenti che sono stati indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sono stati realizzati nell’anno agevolato e che soddisfano i requisiti richiesti dalla legge.
Ricevute le domande, il Dipartimento per l’informazione e l’Editoria, entro il 30 aprile di ogni anno, predispone un elenco nel quale indica, oltre che i soggetti richiedenti, anche l’eventuale percentuale provvisoria di riparto (se le risorse non sono sufficienti) e l’importo fruibile.
L’ammontare del credito che può essere fruito – a seguito di accertamento apposito – è pubblicato sul sito istituzionale: https://informazioneeditoria.gov.it/it/
Cosa succede quando il credito d’imposta viene ufficialmente riconosciuto ai beneficiari? Chi lo riceve, potrà utilizzarlo solo in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando come codice tributo 6900.