Bonus prima casa per giovani under 36: cos’è e come funziona?

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Il Decreto Sostegni bis (n. 73/2021) dal titolo “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” è stato finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è entrato in vigore dal 26 maggio 2021. Tra le agevolazioni, spicca un bonus prima casa per gli under 36. Le domande possono essere presentate dal 24 giugno 2021 al 30 giugno 2022. Vediamo qualche dettaglio qui di seguito.

Chi può chiedere il “bonus mutuo”? Possono fare richiesta i giovani che hanno fino a 36 anni d’età e un Isee inferiore a 40mila euro all’anno; si tratta di quasi il 40% dei giovani italiani.

Cosa prevede? Lo sconto concerne solo l’atto di compravendita e il mutuo bancario, non anche invece il contratto preliminare (ossia il compromesso) per il quale restano dovute:

– l’imposta di registro (3% per gli acconti e 0,50% per le caparre confirmatorie)

– l’imposta ipotecaria 200 euro

– l’imposta di bollo (155 euro)

– la tassa ipotecaria (35 euro)

Quali sono le condizioni per il beneficio fiscale?

  • Per poter accedere al beneficio fiscale è necessario non possedere altri immobili, ovunque essi siano situati, ricevuti in precedenza con tale bonus; diversamente bisognerà cederli.
  • Se si è titolari, anche per quote, di una abitazione nello stesso Comune in cui è ubicata quella da acquistare, questa andrà ceduta entro 1 anno dal rogito.
  • Occorrerà spostare la propria residenza entro 18 mesi dal rogito nel Comune ove si trova l’immobile da acquistare.
  • È necessario possedere un requisito di reddito, ovvero un Isee inferiore a 40mila euro.

In base a quanto previsto, l’agevolazione si applicherebbe anche nel caso di una coppia che decide di acquistare casa e che possiede due Isee distinti, che siano di importo inferiore ai 40mila euro presi singolarmente (ma comunque superiori a questa cifra se sommati). Il beneficio è riservato solo ai soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato.

Nel caso di richiesta della suddetta agevolazione da parte di soggetti senza diritto, si prevede come sanzione il recupero della tassazione ordinaria aumentata del 30%.

In cosa consiste l’agevolazione?

Ecco le specifiche:

  • per chi compra da un privato, l’agevolazione consiste nell’azzeramento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (restano da pagare l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, per totali 320 euro);
  • per chi compra da una ditta (ossia nelle compravendite soggette ad Iva) non si pagheranno le imposte di registro, ipotecaria e catastale; restano da pagare il bollo, le tasse ipotecarie e i tributi catastali (320 euro). L’Iva deve essere pagata al venditore, ma l’acquirente matura un credito d’imposta (non rimborsabile) da spendere: per pagare imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data dell’acquisto; per compensare somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

Infine, occorre sottolineare che sono escluse dall’agevolazione gli acquisti di abitazioni comprese nelle seguenti categorie catastali:

  • A1 (Abitazioni di tipo signorile);
  • A8 (Abitazioni in ville);
  • A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Qui il testo definitivo del Decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 26/05/2021:

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