L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) ha aggiornato lo scorso 25 gennaio 2021 il Vademecum dedicato al bonus facciate, introdotto dalla legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019).
Le novità riguardano la documentazione che deve essere inviata all’Agenzia al fine di beneficiare del bonus facciate del 90%. “Il Vademecum – come chiarito dalla stessa Agenzia – riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino i requisiti richiesti”.
Detrazioni previste
Il bonus facciate, prorogato anche per l’anno 2021, prevede una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi eseguiti sulle facciate degli edifici. In particolare,
- Permette di recuperare il 90% dei costi dei lavori realizzati sulla parte esterna degli edifici siti nelle zone A e B, come individuate dal decreto 1444/1968, anche se le Regioni o i Comuni possono indicare nelle loro normative o regolamenti zone assimilabili;
- la detrazione deve essere ripartita in 10 quote di pari importo (i costi pertanto si recuperano in 10 anni, a meno che non si decida di optare per la cessione del credito o per sconto in fattura).
I beneficiari
Tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari
costituenti l’edificio. Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare: - per la cessione del credito;
- per lo sconto in fattura.
Quali opere sono detraibili?
Si tratta nello specifico di:
- lavori che vengono eseguiti sulle facciate esterne, ovvero su quelle visibili dalla strada o da un luogo pubblico (escluse le opere sulle facciate che si affacciano su giardini o cortili interni).
- interventi che devono influire dal punto di vista termico o devono interessare il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e devono rispettare i requisiti minimi indicati nel D.M. 26.06.2015.
- saranno detraibili nella misura del 90% anche le spese professionali legate all’intervento, quelle per la fornitura e la posa in opera del materiale necessario alla coibentazione, quelle per il suolo pubblico e per le opere provvisionali e accessorie.
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA
- “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
- DI TIPO “TECNICO”:
• stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato. Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e attesta il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra. Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6.08.2020. Attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico;
- copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
- schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
2. DI TIPO “AMMINISTRATIVO”
• delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
• dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
• fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
• ricevute dei bonifici 9 (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
• stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall’Agenzia delle Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonusfacciate/infogen-bonus-facciate
Ecco il VADEMECUM aggiornato: