Attività sportive: al via anche la ripresa dei versamenti contributivi

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Dopo la sospensione applicata gli scorsi mesi degli adempimenti e dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive dovranno riprendere i rispettivi versamenti contributivi. La scadenza è fissata per il 30 maggio 2021. Dunque, un “ritorno in pista” a tutti gli effetti per le tante attività sportive che hanno dovuto a malincuore sospendere allenamenti e attività per un lungo periodo di blocco ed emergenza sanitaria.

Con messaggio del 10 maggio 2021, n. 1860, l’INPS ha fornito, alle aziende con dipendenti e alle aziende committenti obbligate al versamento dei contributi alla Gestione Separata, le istruzioni operative sia per la sospensione sia per la ripresa dei versamenti contributivi.

I dettagli della disposizione

Con la circolare INPS 5 febbraio 2021, n. 16 l’Istituto ha fornito le indicazioni sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali, prevista dalla legge di bilancio 2021 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive.

Come riportato dalla presente circolare, si legge che la sospensione riguarda i termini degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro lo stesso termine del 30 maggio 2021.

Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato con il modello “F24”.

Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.

Viene specificato che il codice N977 è riferito alle mensilità di dicembre 2020 e gennaio 2021; nel caso in cui il contribuente abbia diritto a entrambe le sospensioni, deve compilare due righe distinte, una per ciascun mese, nel seguente modo:

SedeCausale contributoMatricola INPS/Codice INPS/Filiale AziendaPeriodo dalPeriodo alImporto versato
DSOSPPNNNNNNCCN977mm/aaaamm/aaaa

Aziende committenti obbligate al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

Nel succitato messaggio, viene chiarito che i soggetti destinatari della sospensione contributiva di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 178/2020 che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza di dicembre 2020 e gennaio 2021 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 36, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 178/2020, Art. 1. Validità dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021”.

Le aziende committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens afferente ai mesi in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nel presente messaggio, provvederanno entro il 30 maggio 2021 alla relativa modifica dei flussi telematici (si ricorda che è essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione).

Ai fini della sospensione, le aziende committenti, mediante l’inserimento del codice sopraindicato all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti. L’elenco delle aziende che avranno indicato tale codice verrà inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport per i controlli di merito.

La Circolare del 05/02/2021:

Il Messaggio del 10/05/2021:

Qui la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1):

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