Acconto Imu: fissata per il 16 giugno la scadenza

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La data fissata è il 16 giugno: quindi, mancano ancora pochi giorni per il pagamento dell’acconto 2021 che devono versare i proprietari di immobili. Di fatto, l’Imu – ovvero l’imposta municipale dovuta sugli immobili siti all’interno del territorio dello stato italiano – resta non dovuta sull’abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Tuttavia, il decreto Sostegni ha introdotto nuove riduzioni ed esenzioni:

  • per i titolari di partita IVA beneficiari dei contributi a fondo perduto;
  • per gli immobili in cui i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.

Il tributo riguarda gli immobili abitativi a disposizione, come le seconde case.

Chi deve pagare?

Sono tenuti a versare l’acconto Imu 2021 entro il 16 giugno:

  • proprietari di un immobile in Italia;
  • i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  • i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto;
  • il genitore affidatario per l’immobile assegnato dal giudice e i comproprietari, in caso di immobili in comproprietà, se soggetti passivi titolari di un’autonoma obbligazione tributaria per ogni singola quota di possesso.

L’Imu va versata anche per uffici, negozi, depositi, capannoni, altri immobili commerciali e industriali e per le aree fabbricabili (conta il valore commerciale al 1° gennaio 2021). L’imposta colpisce anche i terreni agricoli, anche se incolti; sono esenti però i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ubicati in qualsiasi altro Comune.

Chi non deve pagare?

Come stabilito dalla legge di bilancio 2021, non sono obbligati al pagamento della prima rata Imu entro il 16 giugno 2021:

– stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; – immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

– nel caso in cui i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate, l’esenzione riguarderà: immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni etc.); agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi; discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

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