Docenti Precari: La Cassazione Riconosce il Diritto all’indennità di ferie

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Con l’ordinanza n. 16715/2024, del 17 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati in ferie nei giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno. Pertanto, nel caso in cui non abbiano goduto di ferie, hanno diritto all’indennità sostitutiva.

Il ricorso esaminato dalla Cassazione è stato avviato da una docente che ha lavorato con contratti a tempo determinato dal 2014 al 2017, terminando ogni anno il 30 giugno.

Secondo la Corte, è necessario che tutti i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, presentino una richiesta esplicita per le ferie, che devono essere autorizzate dal dirigente scolastico. Senza una specifica istanza, i docenti non possono essere collocati automaticamente in ferie.

Secondo l’indirizzo del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i periodi di sospensione delle lezioni vengono sottratti automaticamente dal monte ferie spettante, indipendentemente dalla richiesta formale del docente. Questo comporta che se un docente ha accumulato 15 giorni di ferie e ne ha usufruito solo 5 entro l’8 giugno, i giorni rimanenti verranno detratti automaticamente, impedendo il diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute.

La Corte di Cassazione ha delineato due importanti principi:

  1. Durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente è a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all’insegnamento, potendo essere richiamato a scuola per obblighi come la progettazione e la preparazione delle riunioni finali degli scrutini. Tuttavia, il docente ha una certa autonomia nella gestione del proprio tempo e può svolgere queste attività anche al di fuori della scuola.
  2. Il dirigente scolastico deve informare il docente in modo accurato e tempestivo sull’esistenza di ferie non godute e sull’obbligo di presentare una richiesta per evitare di perdere il diritto alle ferie stesse.

Questi principi garantiscono che i docenti siano correttamente informati per esercitare i propri diritti in materia di ferie, evitando la perdita automatica delle stesse in assenza di una comunicazione chiara da parte del datore di lavoro.

Pertanto, il docente a tempo determinato che non ha espressamente richiesto di usufruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il Dirigente Scolastico dimostri di averlo invitato espressamente a goderne, con specifico avviso scritto della perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità.

L’ordinanza n. 16715/2024 della Corte di Cassazione è particolarmente rilevante poiché ribadisce principi giuridici già espressi in precedenti pronunce, contraddicendo l’interpretazione ministeriale che considera automaticamente in ferie i docenti nei periodi di sospensione delle lezioni. Questo conferma l’illegittimità della decurtazione dei giorni di interruzione delle lezioni dalle ferie accumulate dai docenti precari, senza tenere conto delle ferie effettivamente richieste e usufruite.

In considerazione del termine di prescrizione decennale del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie, i docenti possono richiedere fino a 1.000 euro all’anno per ferie non godute, relativamente a tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 ad oggi.

 

Qui l’ordinanza della Cassazione del 17 giugno 2024

ordinanza-n.16715-2024-Cassazione

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