Nuova pronuncia a favore dei consumatori: il Tribunale di Roma ha riconosciuto l’applicazione della sentenza “Lexitor”.
“L’art. 125 sexies TUB costituisce senz’altro norma attuativa di quella sovranazionale di all’art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48 CE, la quale è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno con conseguente operatività della norma nazionale di recepimento nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche.
Pertanto, l’eventuale clausola negoziale con la quale la banca esclude il diritto del cliente a ottenere il rimborso dei costi in ragione della natura up front degli stessi è nulla, in quanto contrastante con l’art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente”.
Lo ha chiarito il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12470 del 16 settembre 2020 respingendo la domanda dell’istituto di credito sulla non rimborsabilità dei costi c.d. up front in quanto spese a carattere istantaneo e remunerative di attività prodromiche alla stessa concessione del credito e sancendo la conseguente nullità di clausole contrattuali di senso opposto.
Dunque, il Tribunale di Roma, ai fini della riduzione dei costi dei finanziamenti anticipatamente estinti, prende atto della Sentenza “Lexitor” della CGUE del 11 settembre 2018 n. 383 che ha interpretato l’art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48 CE relativa ai contratti di credito dei consumatori, nel senso che il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito inclusi tutti i costi posti a carico del consumatore stesso compresi, quindi, quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (up front).
Ciò che rileva è la sostanziale identità tra la disposizione comunitaria e l’art. 125 sexies TUB, posto che entrambe prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale accezione “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Tale pronuncia consolida l’orientamento dei Tribunali diretto a riconoscere il diritto di ottenere il rimborso da parte dei consumatori.
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