È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 ottobre 2023, la Direttiva 2023/2225/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la Direttiva 2008/48/CE.
L’attuale Direttiva si propone di risolvere lacune riscontrate nella Direttiva del 2008. In particolare sul piano delle definizioni nonché sui requisiti di comunicazione non più adeguati al contesto digitale, ambiguità nelle linee guida di valutazione creditizia e discrepanze nell’attuazione su scala nazionale
Sono state pertanto introdotte le seguenti misure:
- estensione dell’ambito di applicazione della direttiva ai prestiti di importo inferiore a 200 euro, ai contratti di locazione o di leasing con opzione di acquisto, ai contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e in cui il credito deve essere rimborsato entro 30 giorni, ai contratti di credito senza interessi e senza altre spese, e ai contratti di credito per i quali il credito deve essere rimborsato entro 90 giorni e che comportano solo spese di trascurabile entità. In detti casi, è fatta salva la possibilità per gli Stati membri di non applicare un numero definito e limitato di disposizioni in relazione ad annunci pubblicitari, informazioni precontrattuali e informazioni contrattuali;
- modifica della definizione di vari termini chiave;
- concedere spiegazioni adeguate ai consumatori;
- Diminuzione delle informazioni presentate ai consumatori negli annunci pubblicitari, dando priorità ai dettagli essenziali quando vengono trasmessi tramite canali specifici;
- Ulteriori chiarimenti sul momento e sul metodo di presentazione delle informazioni precontrattuali ai consumatori, assicurando una comunicazione più efficiente;
- divieto di desumere il consenso del consumatore tramite caselle predefinite;
- divieto di adottare pratiche di commercializzazione abbinata;
- utilizzazione di standard in materia di servizi di consulenza;
- divieto di vendita non sollecitata di prodotti di credito;
- Introduzione della capacità degli Stati membri di stabilire restrizioni sui tassi di interesse, sul tasso annuo complessivo effettivo o sul costo complessivo del prestito;
- definizione di norme di comportamento e obbligo per i fornitori di credito e gli intermediari del credito di garantire che il personale disponga di competenze e conoscenze adeguate;
- indicazione che le valutazioni del merito creditizio devono essere effettuate sulla base di informazioni pertinenti e precise sulla situazione finanziaria ed economica;
- disposizione sull’uso di fonti alternative di dati per effettuare valutazioni del merito creditizio conformemente ai principi del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati;
- obbligo per gli Stati membri di promuovere attività di educazione finanziaria;
- obbligo per gli Stati membri di adottare misure dirette a incoraggiare i creditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza;
- rafforzamento della disponibilità di servizi di consulenza sul debito.
Inoltre, sono stati recepiti i principi derivanti dalla sentenza cd. Lexitor, così confermando in toto che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi posti a carico del consumatore. La riduzione del costo totale del credito per il consumatore dovrebbe essere proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprendere tutti i costi, anche quelli che non dipendono dalla durata del contratto, compresi quelli che sono pienamente esauriti all’atto della concessione del credito. La Direttiva fornisce indicazioni per il calcolo dell’indennizzo spettante al creditore in caso di rimborso anticipato.
In merito alla tempistica, è disposto che gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva. Gli Stati applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 novembre 2026.
Qui il testo della Direttiva