Dopo circa 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza CGUE c.d. “Lexitor”, sono pochissime le Banche e gli istituti finanziari che hanno deciso di adeguarsi al precetto della Corte e di procedere, dunque, alla restituzione, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (sia esso un prestito, un mutuo o una cessione del quinto), di tutte le spese sostenute, ivi incluse le spese istruttorie e quelle di intermediazione, per la quota parte non goduta.
Tutto ciò seppur anche il Collegio di Coordinamento dell’ABF si sia espresso con una articolata decisione disponendo l’obbligo di restituzione.
Oggi, in seguito alle richieste di rimborso, molti intermediari stanno riscontrando negativamente asserendo che la sentenza della Corte di giustizia Europea non sia applicabile ai rapporti tra cliente e finanziatore, così stravolgendo i più elementari principi di diritto in merito al primato del diritto comunitario e alla diretta applicabilità dei principi espressi dalla CGUE sul diritto nazionale.
Dunque, mentre alcuni istituti tra cui ViviBanca, Italcredi, Intesa San Paolo, non si sono adeguati alla interpretazione comunitaria, altri intermediari tra cui Unicredit e Fiditalia hanno deciso di rimborsare quanto dovuto ai propri clienti.
Del resto, la sentenza della CGUE è davvero rivoluzionaria perché apre alla possibilità di rimborso per tutti i contratti di finanziamento che prevedevano solo spese di commissione o di intermediazione (sino a qualche tempo fa non oggetto di rimborso),
Ad ogni modo, anche per gli intermediari più ostili ad adeguarsi, il suggerimento è di proseguire mediante un ricorso dinanzi ai Collegi dell’ABF per vedersi riconoscere il proprio diritto al rimborso.