Cessioni del quinto Santander: il pasticcio della clausola sugli interessi

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Dopo le note vicende della sentenza Lexitor, negli ultimi tempi c’è un altro grande tema relativo alle restituzioni derivanti dalle estinzioni anticipate dei contratti di cessione del quinto.

E riguarda una finanziaria ben precisa, la Santander Consumer Bank che, nel corso degli anni, aveva previsto nei contratti di cessione del quinto una clausola in base alla quale in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la banca avrebbe dovuto restituire gli interessi secondo il criterio pro rata temporis.

Una vera e propria falla contrattuale posto che, come noto, gli interessi vengono rimborsati secondo il prospetto derivante dal piano di ammortamento alla francese in base al quale ogni rata è composta da una quota diversa di capitale e interessi, con la previsione di una quota di interessi più alta nella fase iniziale del finanziamento e che diminuisce progressivamente sino alle rate finali del mutuo con le quali si paga quasi unicamente la quota capitale.

Orbene, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto, che come noto avviene in seguito al decorso di almeno 4 anni (nel caso più frequente del rinnovo), l’applicazione del criterio di rimborso della c.d. curva degli interessi, che segue il piano di ammortamento alla francese, è molto più sconveniente per il consumatore rispetto al criterio del pro rata temporis, in base al quale la quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra l’estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo l’importo degli interessi per il numero di rate e moltiplicando il risultato per le rate residue.

Tuttavia, nonostante il chiaro dato contrattuale che, immaginiamo, sia fondato su un grave errore nella stesura dei contratti, la Santander ha sempre restituito-stornato gli interessi secondo il criterio del piano alla francese e non già secondo il pro rata temporis come espressamente previsto.

Sicché in tanti hanno fatto dapprima reclamo alla finanziaria e poi ricorso in Arbitro Bancario Finanziario per richiedere la restituzione della quota interessi secondo il criterio contrattualmente previsto.

La Santander ha sempre negato il rimborso di detti interessi perché, afferma, “occorre far riferimento al piano di ammortamento pattuito per il rimborso del prestito, da cui risulta l’importo degli interessi ancora dovuti” producendone copia del piano di ammortamento alla francese allegato.

Dunque due elementi: la clausola contrattuale che prevedeva il rimborso secondo il pro rata temporis e il piano di ammortamento allegato (ma molto spesso nemmeno sottoscritto) che disponeva il ristoro secondo la curva degli interessi.

Come si risolve l’antinomia contrattuale?

Sul punto, devo ammettere, l’ABF è stato rigido e solido nella sua valutazione: sì alla restituzione degli interessi corrispettivi secondo il criterio del pro rata temporis. Un orientamento che si è diffuso tra tutti i Collegi (cfr. Coll. Milano, nn. 16230/2020; 19485/2020; 18445/2020; 17495/2020; Coll. Palermo, n. 19013/2020), perché, ragionano, “per l’ambiguità delle clausole contrattuali si deve applicare il criterio pro rata temporis anche per la restituzione della quota interessi, se oggetto di specifica domanda, ai sensi dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore)”.

Dunque, si riconosce l’esistenza di un vero e proprio errore nel contratto che prevede due modalità di rimborso differenti e, per risolvere il contrasto, occorre richiamare il codice del consumo che fa prevalere, in casi analoghi, la clausola più favorevole al consumatore.

Secondo Santander, invece, in caso di contrasto prevale la clausola più favorevole alla Banca.

Orbene, pensiamo quindi che sia tutto risolto e che d’ora in poi potremo adire l’ABF per vedere riconosciuto il diritto dei consumatori di restituzione degli interessi.

E invece no.

Perché in data 15 marzo 2022, mentre visionavo il sito dell’ABF, mi accorgo della pubblicazione di nuove decisioni per le quali le finanziarie hanno deciso di non adempiere e tra esse ce ne sono alcune riguardanti la Santander.

Penso tra me e me prima di cliccare che “si tratterà sicuramente della Lexitor anche perché sul sito, l’ABF ci tiene a farci sapere che se non fosse per le questioni relative a: buoni fruttiferi postali, mutui in franchi svizzeri e Lexitor, il tasso di adempimento è del 96 %“.

E invece no.

La Santander Consumer Bank ha deciso di non adempiere alle decisioni con cui ha subito la condanna alla restituzione degli interessi corrispettivi che, si badi, riguardano una fedele interpretazione del dato contrattuale alla luce del dettato normativo.

Cosa accadrà?

Ovviamente dispiace vedere le finanziarie che non adempiono alle decisioni dell’ABF, così delegittimando il suo ruolo nonché quello di Banca d’Italia che sostiene il funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Tuttavia, anche i giudici ordinari, tra tutti il Tribunale di Torino, hanno confermato l’indirizzo dell’ABF sul punto, così condannando la Santander alla restituzione degli interessi.

Inoltre, a differenza della questione Lexitor che coinvolgeva tutti gli intermediari, questa materia è limitata ai soli contratti Santander e, pertanto, una moral suasion di Bankitalia sarebbe utile per convincere la finanziaria ad adempiere alle decisioni dell’ABF.

Sarà per una certa visione romantica dei rapporti tra controllato e controllore, ma ogni volta ci illudiamo che le banche debbano dare conto delle proprie policy e comportamenti a Banca d’Italia, o almeno così vorremmo che fosse…

avv. Fabrizio Monopoli

 

Qui il testo della decisione dell’ABF di Napoli del 14.12.2021

Dec-20211214-25235

 

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