Avete un problema con una banca o un intermediario finanziario? Allora potreste ricorrere all’ABF. L’Arbitro Bancario Finanziario, infatti, è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono nascere tra i clienti, da una parte, e le banche e gli altri intermediari finanziari, dall’altra. In questo articolo analizzeremo i caratteri che distinguono questo sistema, la sua struttura, quando ricorrere a lui e nei confronti di chi si può presentare un ricorso.
In breve
L’ABF decide in tempi rapidi ed è alla portata di tutti, poiché:
• è autonomo e imparziale ed è sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.
• è un’alternativa al giudice, più semplice, rapida ed economica.
• prevede ricorso in modo autonomo e online.
• non serve l’assistenza legale o l’aiuto di un professionista.
Come è strutturato
L’ABF è articolato in sette Collegi operanti su base territoriale (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo) che decidono i ricorsi in base al domicilio dei clienti (cioè l’indirizzo dichiarato nel ricorso).
Ogni Collegio è composto da cinque membri:
• il Presidente e due membri designati dalla Banca d’Italia;
• un membro designato dalle associazioni degli intermediari;
• un membro designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (consumatori e imprese).
Ogni Collegio è assistito da una Segreteria tecnica istituita presso le relative Sedi della Banca d’Italia.
Quando si può ricorrere all’ABF?
Può contattare l’ABF:
- chi ha avuto rapporti contrattuali
- o chi è entrato in relazione con un intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento
Se la controversia riguarda conti correnti, mutui, prestiti personali, si può ricorrere all’ABF quando si chiede:
• una somma di denaro per un importo non superiore a 200.000 euro;
• l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo l’estinzione di un mutuo), in questo caso senza limiti di importo.
Allo stesso modo, non si può ricorrere all’ABF se la controversia:
• riguarda servizi o attività con finalità di investimento (ad es. negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni): per questo, c’è l’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF (https://www.acf.consob.it/);
• riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari;
• riguarda operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009;
• è già sottoposta all’autorità giudiziaria o è già all’esame di arbitri o conciliatori.
Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall’intermediario e il cliente non vi ha aderito.
IMPORTANTE. Bisogna ricordare però che la competenza temporale dell’ABF cambierà a partire dal 1° ottobre 2022: da quel momento non potranno essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
È possibile presentare un ricorso nei confronti di:
• banche;
• intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB);
• confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112 TUB (fino alla istituzione dell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, per i confidi diversi da quelli tenuti ad iscriversi all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB., si fa riferimento all’elenco generale dedicato ai confidi minori ai sensi dell’art. 155, comma 4, del TUB);
• istituti di pagamento (IP);
• istituti di moneta elettronica (IMEL).
- banche e intermediari esteri che operano in Italia e non sono sottoposti a un sistema stragiudiziale che fa parte della rete europea Fin-Net.
Occorre inviare un reclamo scritto all’intermediario, che ha di norma 60 giorni per rispondere (salvo casi particolari, ad es. in materia di servizi di pagamento dove il termine è di 15 giorni lavorativi).
Se l’intermediario non risponde o lo fa in modo poco convincente, si potrà fare riferimento all’ABF, al massimo entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario. Trascorsi 12 mesi si dovrà presentare un nuovo reclamo.
Quanto costa un ricorso e come si paga?
Il ricorso costa soltanto 20 euro (come contributo spese per la procedura).
Nel caso in cui ricorso venga accolto, anche solo in parte, l’intermediario dovrà rimborsare la cifra di 20 euro, salvo i casi espressamente disciplinati dalle Disposizioni ABF in cui non è previsto il rimborso del contributo.
Il pagamento può essere fatto con bonifico bancario, versamento sul conto corrente postale, in contanti presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, tranne le unità specializzate nella vigilanza.
L’intermediario ha 45 giorni dalla ricezione del ricorso per presentare le proprie controdeduzioni, poi:
• sarà possibile replicare alla documentazione presentata dall’intermediario entro i 25 giorni successivi;
• l’intermediario può trasmettere le controrepliche nei 20 giorni successivi.
La comunicazione dell’esito del ricorso sarà ricevuta entro 90 giorni dalla data di completamento del fascicolo. Questo termine potrà essere prorogato, comunque per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni, se il ricorso è di particolare complessità (es. per la specificità della materia trattata; in caso di rimessione del ricorso, o di altro ricorso pendente sulla stessa questione, al Collegio di coordinamento).
Qui i dettagli del nuovo portale per i ricorsi online: